Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il Personale
della Scuola
Prot.n.437
Roma, 24 marzo 2004
Allegati
Decreto Ministeriale n.35
Elenchi Provinciali ad Esaurimento e
conseguente inserimento
nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di
supplenze al personale A.T.A.
Profilo professionale di "Addetto
alle aziende agrarie "
Vista
la legge 3.5.1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10.5.1999, n.107;
Visto il d.l.vo 28.2.2000, n. 81, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7.4.2000, n. 82, con particolare riferimento all'art.4,
comma 1;
Visto il
D.M. 13.12.2000, n. 430
"regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi
dell'art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24.1.2001 n. 19
Visto il
D.M. 19.4.2001, n. 75,
in particolare la formulazione degli elenchi provinciali ad
esaurimento per le supplenze di assistente amministrativo,
assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005,pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 14.8.2003, n.188 ed in
particolare l'allegata Tabella B - Requisiti culturali per
l'accesso ai profili professionali del personale ATA -
Considerato che per il profilo professionale di "addetto
alle aziende agrarie" non può più applicarsi la particolare
procedura di reclutamento ai sensi dell'art.1, comma 1 lett.b del
DPR 30.10.1996, n. 693, in quanto il possesso del solo diploma
della scuola media non è sufficiente per accedere al suddetto
profilo;
Accertato che il richiamato CCNL richiede per l'accesso al
profilo professionale di addetto alle aziende agrarie i medesimi
titoli culturali per il profilo professionale di guardarobiere,
diversificando solo nella specificità della qualifica
professionale;
Considerato, quindi, che i criteri ed i valori espressi
nella tabella di valutazione dei titoli per il profilo di
guardarobiere, di cui alla Tabella A/3 allegata al D.M.
13.12.2000, n. 430, sono anche riconducibili al profilo
professionale di addetto alle aziende agrarie;
Ritenuto, pertanto, la necessità di allineare le procedure
di reclutamento per il profilo di addetto alle aziende agrarie
agli altri profili professionali del personale ATA, già
disciplinate con D.M. 19.4.2001, n. 75, integrando in tal senso il
predetto D.M.
DECRETA:
Art. 1
Requisiti di ammissione per l'inserimento
negli elenchi provinciali ad esaurimento
1.1
Per essere inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento per
le supplenze di addetto alle aziende agrarie occorre produrre
apposita domanda di inserimento, con conseguente valutazione
dell'insieme dei titoli posseduti. Hanno titolo a produrre domanda
di inserimento coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto
almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo
profilo professionale.
Tutto il personale di cui al presente comma, per ottenere
l'inserimento nelle graduatorie di istituto (successivo art. 4 del
presente decreto), deve comunque produrre apposita domanda (scheda
B/2).
1.2 Il servizio di cui al precedente comma 1 deve essere
stato prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo
determinato direttamente con lo Stato. Ai fini del presente
articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero,
certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari
Esteri , è equiparato al corrispondente servizio prestato in
Italia.
1.3 Il servizio prestato a part-time è computato per intero
ai fini dei 30 giorni richiesti per l'inserimento ;ai fini del
punteggio è valutato in proporzione alla quota di prestazione.
1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente
decreto devono essere posseduti alla data di scadenza della
domanda di inserimento.
1.5 I candidati per produrre validamente domanda di
inserimento devono, altresì, essere in possesso del titolo di
studio prescritto dal CCNL del comparto scuola per il quadriennio
2002-2005, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
14.8.2003, n. 188:
- Addetto alle aziende agrarie:
a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di
qualifica specifica;
b) diploma di qualifica professionale specifica.
1.6 Per coloro che hanno prestato il servizio richiesto per
l'inserimento negli elenchi ad esaurimento di addetto alle aziende
agrarie si prescinde dal possesso dei titoli di cui al precedente
punto 1.5.
1.7
Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/78, devono essere integrati da idonea certificazione
comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.8 I candidati devono essere, altresì, in possesso dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di
tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita
sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino
in posizione utile per il conferimento dei posti;
5. per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4
- D.P.R. 693/1996);
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7.2.1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso
la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste
dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui
alla legge 18.1.1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per
il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo
in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale.
1.9 Coloro che conseguono l'inserimento nelle graduatorie
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo) sono
cancellati dagli elenchi di seconda fascia di circolo e di
istituto per le supplenze, relative al medesimo profilo
professionale, in cui siano inseriti.
Art. 2
Termini di presentazione della domanda di
inserimento
-Autorità Scolastica cui produrre la domanda-
2.1
La domanda di inserimento (All. A1) deve essere prodotta entro il
termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta
emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli
Uffici scolastici regionali e contestualmente all'albo del Centro
Servizi Amministrativi di ciascuna provincia nonché pubblicato sul
sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, all'indirizzo "www. istruzione.it", sezione
reclutamento, e sulla rete intranet.
2.2 La domanda di inserimento deve essere prodotta in
un'unica provincia a scelta del candidato, a pena di esclusione
dalla procedura di cui al presente decreto e deve essere inoltrata
esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi della provincia in
cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale
richiesto.
2.3 La domanda di inserimento , indirizzata all'Ufficio
Scolastico Regionale cui è affidato l'incarico di curare lo
svolgimento della procedura, può essere presentata, a mano,
direttamente al Centro Servizi Amministrativi del capoluogo della
provincia prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure, spedida al
Centro Servizi Amministrativi del capoluogo della provincia
prescelta con raccomandata con ricevuta di ritorno. In
quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede
il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
2.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità
Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione
Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed
autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Art. 3
Formulazione della domanda di inserimento
e relativa documentazione
3.1
La domanda deve essere redatta in carta semplice riempiendo
l'allegata scheda (all. A1 ed
eventualmente A2), liberamente
riproducibile:
il cognome e il nome
la data e il luogo di nascita
il codice fiscale
la residenza
il Centro Servizi Amministrativi cui
la domanda è rivolta
il profilo professionale nei cui
elenchi provinciali per le supplenze il candidato intende essere
inserito.
3.2
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato (non
occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve, inoltre, indicare il
possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi
provinciali ad esaurimento di cui al precedente art. 1.
3.4 Il candidato deve inoltre specificare nella domanda i
titoli di cui chiede la valutazione ai fini del punteggio (ALL.
B); delle preferenze e/o delle riserve (ALL. C).
3.5L'idoneità fisica all'impiego di cui al precedente art.
1 - comma 9 - punto 4 deve essere documentata mediante certificato
medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria al momento
dell'assunzione.
3.6 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, i
requisiti per l'inserimento negli elenchi ad esaurimento, nonché i
titoli di cultura, di servizio, di preferenza, di riserva possono
essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal
candidato sotto la propria responsabilità; di autocertificazione
in fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio
possesso" cui segue la data e la firma del candidato; di
certificazione per riferimento a documenti già in possesso
dell'Ufficio Scolastico Provinciale cui è rivolta la domanda,
purchè siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro
individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate
dalla competente autorità amministrativa. In tale ultimo caso i
servizi scolastici devono essere certificati dalla competente
autorità della scuola in cui sono stati prestati.
3.7 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni
false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente
decreto per tutte le graduatorie o elenchi di riferimento o la
decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e
comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.
75 e 76 del D. L.vo 28.12.2000, n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42
del 20.2.2001.
L'Amministrazione procederà ad un controllo a campione delle
autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
3.8 E' ammessa la regolarizzazione della domanda presentata
in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità
assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la
regolarizzazione.
3.9 L'allegata scheda A1,
compiutamente formulata nelle parti che il candidato è tenuto a
compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i
fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria
responsabilità per quanto in essa rappresentato dal candidato.
Art. 4
Domanda di inserimento nelle graduatorie
di circolo o d'Istituto per le supplenze temporanee da parte di
coloro che chiedono l'inserimento negli elenchi provinciali ad
esaurimento
4.1
Coloro che hanno titolo ad essere inseriti negli elenchi
provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di cui al
presente decreto, hanno titolo a richiedere l'inserimento nella
seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di
istituto per il conferimento delle supplenze.
4.2 Contestualmente alla compilazione della domanda di
inserimento negli elenchi di cui al presente decreto i candidati
che desiderano essere inseriti anche nelle corrispondenti
graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee
della medesima ed unica provincia debbono compilare l'apposita
scheda (all. A2).
4.3 Possono essere indicate complessivamente non più di
trenta istituzioni scolastiche per il profilo professionale di cui
al presente decreto.
4.4 Tutti gli aspiranti sono inclusi secondo la graduazione
derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio
con cui figurano nel corrispondente elenco provinciale al
esaurimento.
4.5 L'inserimento nelle graduatorie per le supplenze
temporanee e le relative assunzioni avverranno secondo quanto
stabilito dagli artt.6 e 7 del " Regolamento Supplenze " approvato
con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430
nonché dalle relative norme attuative che saranno emanate.
Art. 5
Inammissibilità della domanda
Esclusione della procedura
5.1
Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel
precedente art. 2 - comma 1, nonchè le domande da cui non è
possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il
profilo professionale cui sono riferite.
5.2 L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati
che:
a) abbiano prodotto domanda in più provincie;
b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente
art. 1;
c) non abbiano integrato la domanda nel termine perentorio di cui
al precedente art. 3, comma 8;
d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto
certificazioni o autocertificazioni false.
5.3 La produzione di domande in più province comporta,
oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione
da tutti gli elenchi provinciali ad esaurimento richiesti e la
decadenza dalle correlate graduatorie di circolo o d'istituto per
le supplenze temporanee.
5.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni
false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente
decreto, nonché la decadenza dalle correlate graduatorie di
circolo o d'istituto per le supplenze temporanee in cui il
candidato sia inserito e comportano, inoltre, le sanzioni penali
come prescritto dagli artt.75 e 76 del DL.vo
28.12.2000,n.443,pubblicato nella G.U.n.42 del 20.2.20001.
Art. 6
Ricorsi
6.1
Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato
l'inammissibilità o la nullità della domanda o viene disposta
l'esclusione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica oppure ricorso
giurisdizionale al TARentro 60 giorni.Avverso la graduatoria
provvisoria può essere prodotto reclamo entro dieci giorni dalla
pubblicazione.
6.2 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli
errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in
via definitiva.
6.3 Avverso la graduatoria, approvata con decreto del
competente Direttore Generale Regionale, trattandosi di atto
definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
6.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di
esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono
ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con
riserva nella graduatoria.
6.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta
il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a
tempo determinato.
Art. 7
Formazione degli elenchi provinciali ad
esaurimento
7.1
Gli elenchi provinciali ad esaurimento sono formulati a cura
dell'autorità competente, assegnando le preferenze e le riserve di
cui all' allegato C e i punteggi, per l'insieme dei titoli dal
candidato prodotti e/o dichiarati di cui all'allegato B, secondo i
criteri e i valori espressi nella Tabella di valutazione dei
titoli per il profilo di guardarobiere di cui alla Tabella A/3
allegata al D.M. 13.12.2000, n.
430.
7.2 In applicazione del presente decreto la citata tabella
A/3 riporterà la dizione "addetto alle aziende agrarie" laddove è
riportata la dizione "guardarobiere" o "aiutante guardarobiere".
7.3 Tutti i candidati sono inseriti nell'elenco provinciale
ad esaurimento secondo il punteggio complessivo decrescente e con
l'indicazione delle eventuali preferenze e/o riserve.
Art. 8
Assunzione e rapporto di lavoro
8.1
Le supplenze annuali e le supplenze fino al termine dell'attività
didattica sono conferite con precedenza ai candidati inseriti
nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D. L.vo
297/94 che ne faranno richiesta nel quadro della relativa
procedura concorsuale e, successivamente, ai candidati utilmente
collocati negli elenchi di cui al presente decreto secondo
l'ordine di graduazione, tenendo conto delle preferenze e delle
riserve di cui all'allegata scheda (A1).
8.2 I candidati, per ottenere la nomina su posti
disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena delle
province di Trieste e Gorizia, debbono possedere almeno una
conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso
di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica
con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito
colloquio.
8.3 Il trattamento economico del rapporto di lavoro così
instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per
il quadriennio normativo 2002-2005.
8.4 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia
al regolamento approvato con D.M.
13.12.2000, n. 430 art. 1; 2; 4; 7 .
Art. 9
Adempimenti degli Uffici scolastici
regionali
9.1
L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti
la procedura disciplinata dal presente decreto ministeriale ed in
particolare:
a) assicura la pubblicazione del presente decreto all'albo
dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo del Centro Servizi
Amministrativi competente per territorio, nonché la massima
diffusione tra le istituzioni scolastiche;
b) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di
ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della
documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte
dei candidati secondo le disposizioni del presente decreto;
c) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e
dispone l'esclusione dalla procedura;
d) formula gli elenchi provinciali assegnando le preferenze e le
riserve, nonché i punteggi per l'insieme dei titoli dal candidato
prodotti e/o dichiarati;
e) con decreto definitivo approva la graduatoria, assicurandone la
pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico
Regionale e dei Centri Servizi Amministrativi competenti per
territorio.
Art. 10
Norme finali e di rinvio
10.1
Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti
profili professionali del personale ATA o nelle precedenti
qualifiche del personale non docente è considerato come prestato
nei vigenti corrispondenti profili professionali.
10.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano, purchè compatibili, le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.
Il Ministro
Letizia Moratti
Allegati:
Allegato A/1
Domanda di inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento
per il profilo di Addetto alle aziende agrarie.
Utilizzare il modulo predisposto
Allegato A/2
Domanda di inserimento nelle graduatorie di seconda fascia di
circolo o d'istituto
Utilizzare il modulo predisposto
Allegato B Tabella di valutazione dei titoli E'
integralmente richiamata la Tabella A/3 di cui al
D.M.
13.12.2000, n. 430
Allegato C
preferenze - riserve
SCHEDA/1
Le preferenze e le riserve sono quelle indicate nel relativo
spazio della
scheda A1.
Le riserve spettano esclusivamente a coloro che sono inseriti
negli appositi elenchi speciali degli Uffici Provinciali del
Lavoro. Secondo il vigente ordinamento le riserve sono divise in
due gruppi di beneficiari: beneficiari con ridotte capacità
lavorative e beneficiari non disabili. La riserva è
rispettivamente del 7% e dell'1% del personale in servizio.
Ovviamente se tali contingenti sono già coperti non si effettuano
ulteriori assunzioni per riserva.
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